Presentazione candidature per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

Nei comuni con popolazione da 15.000 a 30.000 abitanti il Consiglio Comunale è composto dal sindaco e da 16 consiglieri.
La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale. La popolazione di San Giovanni Valdarno, alla data del 15° Censimento della Popolazione del 2011, era di 16.890 abitanti.

DATA ELEZIONI
Per le elezioni amministrative del 2014 è previsto l’abbinamento del voto con le elezioni dei Rappresentanti al Parlamento Europeo nella giornata di domenica 25 maggio 2014.
L’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 8 giugno 2014

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALE
Possono candidarsi gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica (che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle elezioni) che non si trovino in situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
I cittadini dell’Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale – la carica di Sindaco (e Vice-Sindaco) è riservata ai soli cittadini italiani – devono essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza in Italia o averne richiesta l’iscrizione entro il termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali. Oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione devono produrre:

  1. dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
  2. attestato non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato Membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati a consigliere comunale non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3, con arrotondamento all’unità superiore. Quindi, per il Comune di SAN GIOVANNI VALDARNO, ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra 11 e 16. Le liste dei candidati a consigliere comunale devono essere formate in modo tale che ciascun genere (maschile o femminile) non venga rappresentato in numero superiore ai 2/3 dei candidati (Legge 23.11.2012, n. 215). Quota sul numero massimo: 2/3 = 11 Quota sul numero minimo: 2/3 = 7

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1) Candidatura alla carica di Sindaco, lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista.
I candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.
Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco.
Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di Consigliere Comunale, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.
Per i candidati alla carica di Consigliere Comunale che siano cittadini dell’Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini. La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere (nei comuni superiori a 15.000 ab.) l’indicazione di 2 delegati incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l’Ufficio centrale, a dichiarare il collegamento della lista con il candidato alla carica di Sindaco. Sebbene la legge non rechi disposizione in merito, è da ritenersi che i delegati non siano da scegliere tra i candidati. La legge non prescrive una particolare formulazione per la suddetta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge richiede.
Possono essere utilizzati i seguenti modelli di presentazione della lista:

NOTA PER LA STAMPA DEI MODELLI
“Atto principale” e “Atto separato”
I modelli sono già predisposti in formato A3 e pronti per essere stampati in fronte/retro nel formato “libro”. Prestare quindi particolare attenzione al momento della stampa: tipo carta A3, fronte/retro attivo.
La dichiarazione va sottoscritta, per il Comune di SAN GIOVANNI VALDARNO, da non meno di 100 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata, a norma dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali o delle sezioni staccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia. Possono altresì procedere alle autenticazioni i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.
Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni.

2) Certificati attestanti che i presentatori (sottoscrittori) delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali.
Ogni lista di candidati deve essere corredata dai certificati comprovanti l’iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune.

3) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e della candidatura alla carica di Consigliere comunale
Deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato sia alla carica di Sindaco che a quella di consigliere comunale. La dichiarazione di accettazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Il candidato alla carica di Sindaco deve inoltre dichiarare il collegamento con la lista o con le liste presentate per l’elezione del Consiglio Comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate. Possono essere utilizzati i seguenti modelli:

  • Accettazione candidatura sindaco WORDPDF
  • Accettazione candidatura consigliere WORDPDF

L’autenticazione della firma del candidato dovrà seguire le modalità sopra descritte. Per i candidati che si trovino all’estero l’autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

4) Dichiarazione dei delegati delle lista per il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. Può essere utilizzato il seguenti modello:

  • Dichiarazione collegamento delegati WORDPDF

5) Certificato che i candidati sono elettori.
L’atto di presentazione deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Per i cittadini dell’Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

6) Contrassegno di lista. Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare su carta lucida, in due misure diverse:

  • 3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di 10 cm (per la riproduzione sul manifesto)
  • 3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di 3 cm (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Si tenga presente che anche eventuali scritte facenti parte del contrassegno dovranno essere inserite nel cerchio.
E’ vietato l’uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa. Deve considerarsi vietato anche l’uso di simboli propri del Comune. Si dovrà evitare di presentare contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altra lista già presentata o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. E’ poi da evitare, da parte di chi non è autorizzato, l’uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare: una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

7) Programma Amministrativo.
Il Programma amministrativo di ciascuna lista (in 2 copie) deve essere obbligatoriamente consegnato all’atto della presentazione delle candidature. Una copia di tale documento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.

8) Dichiarazione preventiva spese elettorali
Al momento del deposito delle liste e delle candidature per l’elezione del Sindaco e del consiglio comunale, è fatto obbligo a ciascun candidato e a ciascuna lista di presentare una dichiarazione preventiva in ordine alle spese a cui gli interessati intendono vincolarsi, che sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune (art.32 dello Statuto del Comune di San Giovanni Valdarno).

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel silenzio della legge, la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o sottoscrittori della lista stessa o dai delegati di lista. La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 30° giorno e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 29° giorno antecedente la data della votazione. Il termine è perentorio. Il Segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora di presentazione e li trasmette alla commissione elettorale circondariale. E’ opportuno precisare che il Segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano stati presentati tardivamente, purché indichi, nella ricevuta da rilasciare ai presentatori e sia sugli atti stessi, l’ora della ricevuta.

ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO
Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

Il presente vademecum vuole essere d’ausilio alla presentazione delle candidature e delle liste per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale previsto per il 25 MAGGIO 2014. Le istruzioni sopra riportate, a cura dell’Ufficio Elettorale del Comune di San Giovanni Valdarno, sono state estratte dalla pubblicazione ministeriale n. 5 del Ministero dell’Interno emanata in occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 2013 in attesa della pubblicazione ministeriale relativa all’anno 2014. Si precisa che l’utente rimane unico responsabile per eventuali errori di trascrizione, di digitazione o inesattezze o errate interpretazioni da cui possono derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi. Pertanto gli interessati sono tenuti a controllare l’esattezza e la completezza dei contenuti.

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NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE

  • DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
    Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
  • DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235
    Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita’ e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

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