Partecipazione al voto degli elettori affetti da gravi infermità

IL SINDACO

Visto l’articolo 1, comma 2), della legge 5 febbraio 2003, n. 17 recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità”,

INFORMA CHE

la norma sopra citata prevede la possibilità, per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito, da parte dello stesso Comune.

Tale annotazione, è apposta sulla tessera elettorale dell’elettore dall’Ufficio comunale, previa richiesta corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Quanto sopra, al fine di evitare all’elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico.

INFORMA INOLTRE

che per effetto della citata Legge n. 17/2003, gli elettori fisicamente impediti esercitano il diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l’uno o l’altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Questo manifesto è inserito nel sito web di questo comune come disciplinato dall’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69.

Dalla residenza municipale, lì 15 MAGGIO 2014

Il Sindaco

Dott.Maurizio Viligiardi

 

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