Presentazione candidature: non è più necessaria la comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare

legge 29 luglio 2021, n. 108

Con la legge 29 luglio 2021, n. 108 la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell’articolo 14 della legge n. 53 / 1990, come modificato, da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pertanto non è più necessaria la comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare al presidente della provincia e al sindaco.

Di seguito, l’art. 14, comma 1 che apporta tale modifica:

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale e successive modificazioni

Articolo 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali (*) , i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.

 

(*) nel testo novellato con la norma indicata in oggetto è stata eliminata la seguente indicazione: “che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.”

Presentazione candidature: non è più necessaria la comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare

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